Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta regionale pro - tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli articoli 2, 5 e 6 della L.R. n. 10 del 24 aprile 2013, pubblicata sul BUR n. 17 dell'8 maggio 2013 recante «Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni. delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni. Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative»; La legge regionale n. 10 del 24 aprile 2013 (pubblicata nel Bur della Regione Abruzzo n. 17 dell'8 maggio 2013) contiene «Modifiche alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2013), alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 3 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative». Piu' precisamente: l'art. 2 rubricato «Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 6/2013» dispone: 1. L'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo) e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Norma finanziaria). - 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, stimati per il solo anno 2013 in € 428.000,00, si provvede: a) con le risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 08.01.016 - 141501, denominato «Aiuti alla marineria pescarese ex art. 34 - commi 32 e 33 - del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modifiche, in Legge 17 dicembre 2012, n. 221» di € 23.498,00; b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione 08.01.016 - 141502, da denominare «Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6» di € 404.502,00. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: a) lo stanziamento del capitolo di spesa 02.01.009 - 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» e' ridotto di € 404.502,00; b) lo stanziamento del capitolo di spesa 08.01.016 - 141502 denominato «Intervento straordinario in favore della Marineria di Pescara - articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6» e' incrementato di € 404.502,00.». l'art. 5, rubricato, «Finanziamento al Comune di Avezzano per le Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015» dispone: 1. Per l'esercizio 2013 e' concesso un finanziamento a favore del Comune di Avezzano come contributo alle spese per le «Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015» pari a € 10.000,00. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e cassa: a) il Cap. 321907 - 02.01.009 denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» e' diminuito di € 10.000,00; b) e' istituito il nuovo capitolo di spesa denominato «Contributo straordinario a favore del Comune di Avezzano - Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015», per un importo pari a € 10.000,00. l'art. 6 rubricato «Rifinanziamento del capitolo di spesa «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» dispone: 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 31 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2012)», quantificati per l'anno 2013 in € 70.000,00, si provvede mediante rifinanziamento del capitolo di spesa UPB 10.01.004 - 61673 denominato «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» istituito dal comma 2 dell'articolo 31 della L.R. n. 1/2012. 2. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa: a) UPB 10.01.004 - Cap. 61673 denominato «Contributo straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano» e' in aumento di € 70.000,00; b) UPB 02.01.009 - Cap. 321907 «Oneri derivanti da transazione, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» in diminuzione di € 70.000,00. Le disposizioni sopra richiamate, appaiono costituzionalmente illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto il Governo - giusta delibera del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art. 127 cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti motivi: 1. Violazione degli articoli 81, quarto comma, testo ante 2014, e 117, terzo comma, della Costituzione. Come risulta dalla narrativa che precede, con la legge regionale n. 10 del 24 aprile 2013, in particolare negli articoli 2, 5 e 6, sopra riportati, la Regione Abruzzo ha disposto che gli oneri derivanti dalle predette disposizioni,che comportano nuove spese, sono posti a carico del capitolo 321907, denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» che e' ricompreso nell'elenco delle spese obbligatorie, allegato al bilancio di previsione 2013 della Regione Abruzzo. Al riguardo va in primo luogo evidenziato che l'art. 27 della legge di contabilita' regionale n. 3 del 25 marzo 2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) rubricato «Copertura finanziaria delle leggi» dispone, al comma 1, lettera c) che «la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese ovvero minori entrate e' determinata a carico o mediante riduzione di disponibilita' formatasi nel corso dell'esercizio riguardanti spese di natura non obbligatoria». La legge regionale di contabilita', del resto, disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione in conformita' al decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76 (principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e contabilita' delle Regioni); in particolare l'art. 34, comma 1, decreto legislativo cit. dispone che la legge regionale disciplina la formazione e la struttura del bilancio della Regione e le procedure di gestione del bilancio medesimo, in conformita' ai principi del presente decreto, ai sensi dell'art. 119 Cost. Dalla lettura coordinata della legge statale citata n. 76/2000 e della legge regionale di contabilita' n. 3/2002 si rileva che la copertura finanziaria degli oneri derivanti da disposizioni che comportano nuove o maggiori spese, come quelle di cui agli articoli. 2, 5 e 6 della legge regionale in epigrafe (i quali prevedono interventi per lo sviluppo della agricoltura e della pesca in Abruzzo, nonche' interventi per le celebrazioni del centenario del terremoto Marsica 2015 e in favore del teatro Lanciavicchia di Avezzano) deve essere determinata dalla Regione mediante utilizzo di disponibilita' formatasi nel corso dell'esercizio e riguardante spese di natura non obbligatoria. Con la norma impugnata invece la Regione Abruzzo, in tutte le fattispecie disciplinate dagli articoli 2, 5 e 6 ha previsto la copertura finanziaria sul capitolo denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale» che e' ricompreso nelle spese obbligatorie. La disposizione in esame viola in tal modo, la normativa regionale e statale interposta, e con esse l'art. 81 quarto comma e 117 terzo comma cost. in rubrica; in particolare viola il principio di equilibrio del bilancio, di cui all'art. 81, quarto comma, Cost., nonche' l'art. 117, terzo comma della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica. In sostanza, la Regione dispone la copertura finanziaria delle spese di cui agli articoli 2, 5 e 6 ponendole a carico di un capitolo destinato alle spese obbligatorie, quale e' il capitolo che disciplina gli oneri derivanti da transazioni, liti passive e procedure esecutive ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale. Ma tale capitolo nella programmazione del bilancio regionale e' stato destinato (ed allegato al bilancio) alla copertura di spese obbligatorie (quali gli oneri per transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in materia di ordinamento del personale) e non puo' quindi, pena lo stravolgimento del bilancio di previsione 2013, essere utilizzato per la copertura di leggi che comportano maggiori spese. La riduzione di quel capitolo, qualora si presentassero spese obbligatorie di quella natura da sostenere comunque, comporterebbe infatti inevitabilmente l'emersione di un passivo di cassa e violerebbe quindi il principio del pareggio di bilancio. Non e' quindi conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, Cost. realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva attraverso il predetto meccanismo in quanto la stessa regione nella legge di ordinamento contabile (n. 3/2002) prevede la copertura finanziaria di leggi che comportano maggiori spese mediante disponibilita' formatesi nel corso dell'esercizio ma riguardanti spese di natura non obbligatoria. Le norme impugnate oltre a violare la regola sostanziale del pareggio di bilancio e di correttezza delle coperture, violano anche l'art. 117, terzo comma, cost. nella parte in cui assegna alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni la materia del coordinamento della finanza pubblica. La regola secondo cui non e' consentito coprire nuove o maggiori spese mediante capitoli relativi a spese obbligatorie e' infatti, per quanto sopra illustrato, un principio fondamentale del coordinamento finanziario (stabilito dal citato art. 34 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76). L'erroneita' della copertura potrebbe infatti generare la necessita' di manovre correttive in corso di esercizio, cosi alterando l'equilibrio complessivo della finanza pubblica allargata. Non compete quindi alla Regione dettare norme di bilancio che contravvengono a tale principio.