Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri,  rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  Generale  dello  Stato  presso  cui  e'
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
    Contro Regione Abruzzo, in persona del  Presidente  della  Giunta
regionale  pro  -  tempore  per  la  declaratoria  di  illegittimita'
costituzionale degli articoli 2, 5 e 6 della L.R. n. 10 del 24 aprile
2013, pubblicata sul BUR n. 17 dell'8 maggio 2013 recante  «Modifiche
alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio  2013,  n.  2
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione  Abruzzo  -  Legge  Finanziaria
Regionale 2013), alla  L.R.  10  gennaio  2013,  n.  3  (Bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2013  -  Bilancio  pluriennale
2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n.  6  (Misure  urgenti  per  lo
sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla
L.R.  17  dicembre  1997,  n.  143  (Norme  in  materia  di  riordino
territoriale  dei  Comuni:  Mutamenti  delle  circoscrizioni.   delle
denominazioni e delle sedi comunali.  Istituzione  di  nuovi  Comuni.
Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative»; 
    La legge regionale n. 10 del 24 aprile 2013 (pubblicata  nel  Bur
della Regione Abruzzo n. 17 dell'8 maggio 2013)  contiene  «Modifiche
alla L.R. 11 agosto 2011, n. 29 (Razionalizzazione e rideterminazione
dei Servizi di Sviluppo Agricolo), alla L.R. 10 gennaio  2013,  n.  2
(Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale  2013
e pluriennale 2013-2015 della Regione  Abruzzo  -  Legge  Finanziaria
Regionale 2013), alla  L.R.  10  gennaio  2013,  n.  3  (Bilancio  di
previsione per l'esercizio finanziario 2013  -  Bilancio  pluriennale
2013-2015), alla L.R. 11 marzo 2013, n.  6  (Misure  urgenti  per  lo
sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), alla
L.R.  17  dicembre  1997,  n.  143  (Norme  in  materia  di  riordino
territoriale  dei  Comuni:  Mutamenti  delle  circoscrizioni,   delle
denominazioni e delle sedi comunali.  Istituzione  di  nuovi  Comuni,
Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative». 
    Piu' precisamente: 
        l'art. 2 rubricato  «Sostituzione  dell'art.  4  della  legge
regionale n. 6/2013» dispone: 1. L'articolo 4 della  legge  regionale
11 marzo 2013, n. 6 (Misure  urgenti  per  lo  sviluppo  del  Settore
dell'Agricoltura  e  della  Pesca  in  Abruzzo)  e'  sostituito   dal
seguente: 
          «Art. 4 (Norma finanziaria). -  1.  Agli  oneri  finanziari
derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, stimati per il  solo  anno
2013 in € 428.000,00, si provvede: 
a)  con  le  risorse  iscritte  nell'ambito  del  capitolo  di  spesa
08.01.016 - 141501, denominato «Aiuti  alla  marineria  pescarese  ex
art. 34 - commi  32  e  33  -  del  D.L.  18  ottobre  2012,  n.  179
convertito, con modifiche, in Legge 17  dicembre  2012,  n.  221»  di
€ 23.498,00; 
b) con le risorse iscritte sul capitolo di spesa di nuova istituzione
08.01.016 - 141502, da denominare «Intervento straordinario in favore
della Marineria di Pescara - Articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013,  n.
6» di € 404.502,00. 
          2. Al bilancio  di  previsione  dell'esercizio  finanziario
2013 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e
di cassa: 
a)  lo  stanziamento  del  capitolo  di  spesa  02.01.009  -  321907,
denominato «Oneri derivanti da transazioni, liti  passive,  procedure
esecutive  ed  interessi  passivi  in  materia  di  ordinamento   del
personale» e' ridotto di € 404.502,00; 
b)  lo  stanziamento  del  capitolo  di  spesa  08.01.016  -   141502
denominato «Intervento straordinario in  favore  della  Marineria  di
Pescara - articolo 4 della L.R. 11 marzo 2013, n. 6» e'  incrementato
di € 404.502,00.». 
        l'art. 5, rubricato, «Finanziamento al Comune di Avezzano per
le Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015»  dispone:  1.  Per
l'esercizio 2013 e' concesso un finanziamento a favore del Comune  di
Avezzano come contributo alle spese per le  «Celebrazioni  centenario
terremoto Marsica  2015»  pari  a  € 10.000,00.  2.  Al  bilancio  di
previsione dell'esercizio  finanziario  corrente  sono  apportate  le
seguenti modifiche in termini di competenza e cassa: 
          a) il Cap. 321907 - 02.01.009 denominato  «Oneri  derivanti
da  transazioni,  liti  passive,  procedure  esecutive  ed  interessi
passivi in materia di ordinamento  del  personale»  e'  diminuito  di
€ 10.000,00; 
          b) e' istituito  il  nuovo  capitolo  di  spesa  denominato
«Contributo  straordinario  a  favore  del  Comune  di   Avezzano   -
Celebrazioni centenario terremoto Marsica 2015», per un importo  pari
a € 10.000,00. 
        l'art. 6 rubricato «Rifinanziamento  del  capitolo  di  spesa
«Contributo straordinario  in  favore  del  Teatro  Lanciavicchio  di
Avezzano»  dispone:   1.   Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione
dell'articolo 31 della L.R.  10  gennaio  2012,  n.  1  «Disposizioni
finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale
2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale  2012)»,
quantificati per l'anno 2013 in  € 70.000,00,  si  provvede  mediante
rifinanziamento  del  capitolo  di  spesa  UPB  10.01.004   -   61673
denominato   «Contributo   straordinario   in   favore   del   Teatro
Lanciavicchio di Avezzano» istituito dal  comma  2  dell'articolo  31
della L.R. n. 1/2012. 2. Al  bilancio  di  previsione  dell'esercizio
finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in  termini
di competenza e di cassa: 
          a)  UPB  10.01.004  -  Cap.  61673  denominato  «Contributo
straordinario in favore del Teatro Lanciavicchio di Avezzano»  e'  in
aumento di € 70.000,00; 
          b)  UPB  02.01.009  -  Cap.  321907  «Oneri  derivanti   da
transazione, liti passive, procedure esecutive ed  interessi  passivi
in  materia  di  ordinamento  del  personale»   in   diminuzione   di
€ 70.000,00. 
    Le disposizioni  sopra  richiamate,  appaiono  costituzionalmente
illegittime, sotto i profili che verranno ora evidenziati, e pertanto
il Governo - giusta delibera del Consiglio  dei  Ministri  26  giugno
2013 (che per estratto autentico si produce sub 1) ai sensi dell'art.
127 cost. la impugna con il presente ricorso per i seguenti motivi: 
1. Violazione degli articoli 81, quarto comma,  testo  ante  2014,  e
117, terzo comma, della Costituzione. 
    Come risulta dalla narrativa che precede, con la legge  regionale
n. 10 del 24 aprile 2013, in particolare negli articoli  2,  5  e  6,
sopra riportati,  la  Regione  Abruzzo  ha  disposto  che  gli  oneri
derivanti dalle predette  disposizioni,che  comportano  nuove  spese,
sono posti a carico del capitolo 321907, denominato «Oneri  derivanti
da transazioni, liti  passive,  procedure  ed  interessi  passivi  in
materia di ordinamento del personale» che e'  ricompreso  nell'elenco
delle spese obbligatorie, allegato al  bilancio  di  previsione  2013
della Regione Abruzzo. 
    Al riguardo va in primo luogo evidenziato  che  l'art.  27  della
legge di contabilita' regionale n. 3 del 25 marzo  2002  (Ordinamento
contabile della Regione  Abruzzo)  rubricato  «Copertura  finanziaria
delle leggi» dispone, al  comma  1,  lettera  c)  che  «la  copertura
finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori spese  ovvero
minori entrate e'  determinata  a  carico  o  mediante  riduzione  di
disponibilita' formatasi nel corso dell'esercizio  riguardanti  spese
di natura non obbligatoria». 
    La legge regionale di  contabilita',  del  resto,  disciplina  la
formazione e la struttura del bilancio della Regione  in  conformita'
al decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76 (principi  fondamentali  e
norme di coordinamento in materia di bilancio  e  contabilita'  delle
Regioni); in particolare l'art. 34, comma 1, decreto legislativo cit.
dispone  che  la  legge  regionale  disciplina  la  formazione  e  la
struttura del bilancio della Regione e le procedure di  gestione  del
bilancio medesimo, in conformita' ai principi del  presente  decreto,
ai sensi dell'art. 119 Cost. 
    Dalla lettura coordinata della legge statale citata n. 76/2000  e
della legge regionale di contabilita' n.  3/2002  si  rileva  che  la
copertura finanziaria  degli  oneri  derivanti  da  disposizioni  che
comportano nuove o maggiori spese, come quelle di cui agli  articoli.
2, 5 e 6  della  legge  regionale  in  epigrafe  (i  quali  prevedono
interventi per  lo  sviluppo  della  agricoltura  e  della  pesca  in
Abruzzo, nonche' interventi per le celebrazioni  del  centenario  del
terremoto Marsica 2015  e  in  favore  del  teatro  Lanciavicchia  di
Avezzano) deve essere determinata dalla Regione mediante utilizzo  di
disponibilita' formatasi nel corso dell'esercizio e riguardante spese
di natura non obbligatoria. 
    Con la norma impugnata invece la Regione  Abruzzo,  in  tutte  le
fattispecie disciplinate dagli articoli 2,  5  e  6  ha  previsto  la
copertura finanziaria sul capitolo  denominato  «Oneri  derivanti  da
transazioni, liti passive, procedure ed interessi passivi in  materia
di  ordinamento  del  personale»  che  e'  ricompreso   nelle   spese
obbligatorie. 
    La  disposizione  in  esame  viola  in  tal  modo,  la  normativa
regionale e statale interposta, e con esse l'art. 81 quarto  comma  e
117 terzo comma cost. in rubrica; in particolare viola  il  principio
di equilibrio del bilancio, di cui all'art. 81, quarto comma,  Cost.,
nonche' l'art. 117, terzo comma della  Costituzione,  in  materia  di
coordinamento della finanza pubblica. 
    In sostanza, la Regione dispone la  copertura  finanziaria  delle
spese di cui agli articoli 2, 5 e 6 ponendole a carico di un capitolo
destinato  alle  spese  obbligatorie,  quale  e'  il   capitolo   che
disciplina  gli  oneri  derivanti  da  transazioni,  liti  passive  e
procedure esecutive ed interessi passivi in  materia  di  ordinamento
del personale. Ma tale capitolo  nella  programmazione  del  bilancio
regionale e' stato destinato (ed allegato al bilancio) alla copertura
di spese obbligatorie (quali gli oneri per transazioni, liti passive,
procedure  ed  interessi  passivi  in  materia  di  ordinamento   del
personale) e non puo' quindi, pena lo stravolgimento del bilancio  di
previsione 2013, essere utilizzato per  la  copertura  di  leggi  che
comportano maggiori spese. 
    La riduzione di quel capitolo,  qualora  si  presentassero  spese
obbligatorie di quella natura da  sostenere  comunque,  comporterebbe
infatti  inevitabilmente  l'emersione  di  un  passivo  di  cassa   e
violerebbe quindi il principio del pareggio di bilancio. 
    Non e' quindi conforme ai precetti  dell'art.  81, quarto  comma,
Cost.  realizzare  il  pareggio  di  bilancio  in   sede   preventiva
attraverso il predetto meccanismo in quanto la stessa  regione  nella
legge di ordinamento  contabile  (n.  3/2002)  prevede  la  copertura
finanziaria  di  leggi  che  comportano   maggiori   spese   mediante
disponibilita' formatesi  nel  corso  dell'esercizio  ma  riguardanti
spese di natura non obbligatoria. 
    Le norme impugnate oltre a  violare  la  regola  sostanziale  del
pareggio di bilancio e di correttezza delle coperture, violano  anche
l'art. 117, terzo comma,  cost.  nella  parte  in  cui  assegna  alla
competenza concorrente dello Stato e delle  Regioni  la  materia  del
coordinamento della finanza pubblica. 
    La regola secondo cui non e' consentito coprire nuove o  maggiori
spese mediante capitoli relativi a spese obbligatorie e' infatti, per
quanto sopra illustrato, un principio fondamentale del  coordinamento
finanziario (stabilito dal citato art. 34 del decreto legislativo  28
marzo 2000 n. 76).  L'erroneita'  della  copertura  potrebbe  infatti
generare la necessita' di manovre correttive in corso  di  esercizio,
cosi  alterando  l'equilibrio  complessivo  della  finanza   pubblica
allargata. 
    Non compete quindi alla Regione dettare  norme  di  bilancio  che
contravvengono a tale principio.